In questa guida spieghiamo come cancellare un protesto.
Il protesto è l’atto pubblico che accerta il mancato pagamento di un assegno o di una cambiale. In base a quanto previsto dalla legge, i termini per il protesto sono pari a un anno dalla data di emissione per le cambiali a vista ed entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza per quelle a data certa. Per quanto invece riguarda l’assegno i tempi sono invece pari a quelli che la legge stabilisce per la presentazione del titolo, ovvero otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso il titolo, o quindici giorni se invece il titolo risulta essere pagabile in altro comune. l nominativo e i dati del debitore, oltre ai dati identificativi del titolo di credito, vengono inseriti nel Registro Informatico dei Protesti, una banca dati nazionale pubblicata dalle Camere di Commercio che contiene informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e postali ed alle dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione. Il protesto ha implicazioni molto negative per il soggetto colpito da questa misura, il protestato, in quanto molto difficilmente otterrà prestiti da una banca o una società finanziaria, essendo considerato un cliente potenzialmente a rischio. Per questo, è opportuno provvedere il prima possibile alla cancellazione del protesto.
Indice
Cancellazione Protesto di una Cambiale
Se la cambiale è stata pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto, il protestato ha la possibilità di chiederne la cancellazione dal Registro Informatico con la presentazione di una domanda all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio.
Nel caso in cui la richiesta sia considerata valida, la cancellazione del protesto avviene entro i 20 giorni successivi.
Oltre a compilare il modulo da presentare alla Camera di Commercio, è necessario
-Applicare il Bollo alla domanda di cancellazione
-Presentare la cambiale originale con quietanza di pagamento avvenuto oppure accompagnata da dichiarazione di avvenuto pagamento, liberatoria, rilasciata dal creditore.
-Fornire l’atto di protesto
-Consegnare documento d’identità e codice fiscale del creditore
-Allegare fotocopia del documento di identità del protestato
-Pagare diritti di segreteria di € 8,00 per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione.
Nel caso in cui il pagamento della cambiale protestata sia avvenuto oltre i 12 mesi dalla data della levata del protesto, non è possibile chiedere la cancellazione diretta.
In questo casi è necessario presentare la domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della riabilitazione, fornendo i documenti che provano l’avvenuto pagamento del debito.
Dopo che è stato ottenuto il decreto di riabilitazione, si ha titolo per richiedere la cancellazione del protesto dal Registro Informatico presentando apposita istanza all’Ufficio della Camera di Commercio.
Per concludere, è importante ricordare che il protesto delle cambiali viene cancellato automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione anche se i titoli non sono stati pagati, come stabilito dall’art. 4 L. n. 235/2000.
Cancellazione Protesto di un Assegno
Il protesto di un assegno si caratterizza per l’impossibilità di ottenerne l’immediata cancellazione con il pagamento.
L’assegno protestato, anche se viene pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, deve rimanere pubblicato almeno per un anno nel Registro Informatico dei protesti. Per gli assegni protestati, e pagati entro 60 giorni, non si può infatti evitare la pubblicazione del protesto ma, in alcuni casi, si possono evitare le sanzioni previste dalla legge 386/1990.
Inoltre, a differenza di quanto avviene con le cambiali, per ottenere la cancellazione è sempre necessario ottenere il provvedimento di riabilitazione attraverso ricorso al presidente del tribunale competente, cioè quello della circoscrizione in cui risiede il debitore protestato.
Il ricorso può essere presentato non prima di un anno dalla data del protesto.
Dopo che è stato ottenuto dal Tribunale il decreto di riabilitazione, bisogna presentare la domanda di cancellazione all’ufficio protesti della Camera di Commercio della provincia dove è stato pubblicato il protesto.
La cancellazione dei dati del protesto avviene entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il soggetto protestato che ha effettuato il pagamento del protesto, ma che non può ancora chiedere la cancellazione per mancato decorso dell’anno, ha la possibilità di presentare alla Camera di Commercio competente un’istanza per ottenere l’inserimento di un’informazione aggiuntiva, che consiste nell’annotazione sul Registro dei protesti della dicitura pagato dopo il protesto.