In questa guida spieghiamo cosa sono i mutui per protestati e come risulta essere possibile ottenerli.
I protestati sono una categoria spesso esclusa dall’accesso al credito, in quanto soggetti considerati maggiormente a rischio a causa della storia negativa in tema di debiti da onorare. Parliamo di soggetti che non hanno onorato alla scadenza un assegno o una cambiale.
In questi casi, il protestato viene inserito in un’apposita lista alla Centrale Rischi Finanziaria. Questa è la banca dati a cui possono accedere tutte le banche e le società finanziarie aderenti. Quando si richiede un finanziamento o un mutuo, quindi, la prima cosa che l’istituto fa è collegarsi al Crif, dopo avere chiesto i vostri dati e l’autorizzazione al loro trattamento per le sole finalità connesse all’erogazione del prestito, al fine di verificare se il soggetto richiedente è un protestato, un cattivo pagatore o meno. Nel caso in cui il soggetto risulti protestato, quasi mai otterrà credito, essendo la sua richiesta respinta. Si consideri che la segnalazione avverrà anche al Registro Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente, in modo che le imprese o gli altri soggetti che possano venire in contatto con il protestato per ragioni di affari, vengano a conoscenza della sua situazione creditizia. Il risultato è che, in genere, un protestato non riuscirà nemmeno a pagare con un assegno o una cambiale, perché la controparte pretenderà un pagamento in contanti.
Ma quello che ci chiediamo è se sia possibile accedere a un mutuo per un protestato. La risposta non è semplice. Da un punto di vista legale non esiste alcuna limitazione al suo accesso al credito, per cui sono i singoli istituti a fissare le politiche da seguire in questi casi. Tuttavia, trattandosi di soggetti a rischio, in genere, anche e finanziarie cercano di evitare di avere protestati tra i propri clienti, in quanto metterebbero in pericolo il denaro raccolto tra tutta la clientela.
Pertanto, se un protestato dovesse richiedere un mutuo, potrebbero essergli richieste maggiori garanzie, a fronte spesso di una somma erogata inferiore a quella che sarebbe concessa a un cliente con le medesime caratteristiche, ma senza un protesto in corso. In genere, per esempio, il valore massimo erogato per un mutuo non supera i 50.000 euro e comunque a copertura non più del 30 o 50% del valore dell’immobile. Questo implica che il protestato debba avere almeno i due terzi della somma necessaria per acquistare l’immobile e non potrebbe pretendere dalla banca al di sopra di una certa somma. Se tale limitazione potrebbe apparirvi esagerata, purtroppo dobbiamo segnalare che con la crisi finanziaria degli ultimi anni e la conseguente restrizione dei cordoni della borsa da parte degli istituti di credito, le condizioni di accesso ai mutui per i protestati sono diventate ancora più restrittive. Si va dal diniego assoluto del credito alla richiesta di garanzie di gran lunga superiori a quelle richieste al resto della clientela, che già sono considerate spesso eccessive. Infine, le condizioni potrebbero risultare più onerose, nel senso che saranno applicati interessi ben più alti di quelli offerti agli altri clienti.
La soluzione più semplice, spesso, è la cancellazione del protesto. Le informazioni contenute nel registro dei protesti sono conservate per un massimo di 5 anni dalla data di iscrizione, ma il protestato ha la possibilità di richiedere la cancellazione del protesto in determinati casi. Per quanto riguarda le cambiali, se il titolo è stato pagato entro 12 mesi dalla levata del protesto, il protestato ha la possibilità di chiederne la cancellazione dal Registro Informatico con la presentazione di una domanda all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio. Nel caso in cui il pagamento della cambiale protestata sia avvenuto oltre i 12 mesi dalla data della levata del protesto, non è possibile chiedere la cancellazione diretta. In questo casi è infatti necessario presentare la domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della riabilitazione. Dopo che è stato ottenuto il decreto di riabilitazione, si ha titolo per richiedere la cancellazione del protesto dal Registro Informatico presentando apposita istanza all’Ufficio della Camera di Commercio.
Per quanto riguarda gli assegni, per ottenere la cancellazione del protesto è sempre necessario ottenere il provvedimento di riabilitazione attraverso ricorso al presidente del tribunale competente, cioè quello della circoscrizione in cui risiede il debitore protestato.
Il ricorso può essere presentato non prima di un anno dalla data del protesto. Dopo che è stato ottenuto dal Tribunale il decreto di riabilitazione, bisogna presentare la domanda di cancellazione all’ufficio protesti della Camera di Commercio della provincia dove è stato pubblicato il protesto.