In questa guida spieghiamo quali sono i termini per il protesto di assegni e cambiali.
Il protesto è un atto che porta alla pubblica conoscenza che un titolo di credito, come l’assegno e la cambiale, non è stato pagato alla scadenza. Per tutelare i soggetti che hanno rapporti economici con il protestato, il protesto è infatti oggetto di pubblicità che si realizza attraverso l’iscrizione nel Registro informatico dei protesti che viene tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Indice
Termini per il Protesto di un Assegno
Per quanta riguarda l’assegno bancario, il protesto deve essere levato nel termine di presentazione, che, ai sensi dell’An. 32 L. ASS., è
-di otto giorni per l’assegno su piazza, cioè nello stesso Comune
-di quindici per l’assegno fuori piazza
-di venti per l’assegno estero in Europa
-di sessanta per l’assegno estero da altri continenti.
Per l’assegno circolare, ai sensi dell’ART. 84 l’Ass., il termine di presentazione è di trenta giorni dall’emissione del titolo.
Per entrambi i tipi di assegno, sia bancario che circolare, non si computa il giorno da cui il termine comincia a decorrere e il sabato è considerato festivo.
Poniamo che il beneficiario di un assegno bancario porti il titolo in banca per riscuotere la somma indicata e l’istituto scopra che esso non è coperto. Questo permette di protestare l’assegno. I termini entro cui questo va fatto, come indicato in precedenza, sono di 8 giorni dalla data di emissione dell’assegno su piazza e di 15 giorni per l’assegno emesso fuori piazza. Nel primo caso, parliamo di un assegno emesso in un Comune della Repubblica Italiana uguale a quello in cui dovrà essere riscosso. Nel secondo caso, invece, l’assegno risulta essere stato emesso in un Comune d’Italia differente da quello in cui avverrà la riscossione.
Dunque, i tempi per procedere al protesto sono gli stessi della scadenza dell’assegno. Attenzione, dopo gli 8 o i 15 giorni l’assegno può essere pagato ugualmente, salvo che colui che lo ha emesso non revochi l’ordine di pagamento alla banca.
Termini per il Protesto di una Cambiale
Diversi sono i termini per la presentazione della levata del protesto di una cambiale. In base all’art. 51, 3 c., L. CAMB., il protesto deve essere levato entro i due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale e pagabile.
Riguardo alla scadenza, una cambiale può prevedere
-Una data certa per il pagamento, cioè a giorno fisso.
-Che la somma indicata sia pagata entro una certa data dal momento dell’accettazione, cioè a certo tempo vista.
-Che la somma sia pagata entro un certo periodo dalla data di emissione , cioè a certo tempo data.
In ognuno di questi casi, bisogna tenere in considerazione, quindi, il termine ultimo di pagamento, che è quello da cui scatta il periodo per procedere alla levata del protesto.
Discorso a parte si ha evidentemente per le cambiali a vista, quelle che non indicando alcuna data di pagamento e che sono pagabili alla presentazione del beneficiario. In questo caso, il protesto deve essere levato entro un anno dalla data di emissione.
Risulta essere sorta, in dottrina, una disputa sul giorno entro il quale si deve fare il protesto, nel caso in cui la cambiale scada in giorno festivo. Non è chiaro, infatti, se il computo dei due giorni si debba fare dal giorno successivo a quello festivo o dal giorno festivo nel quale la cambiale sarebbe stata pagabile.