In questa guida spieghiamo come avviene il protesto di una cambiale e quali sono le conseguenze.
Per iniziare, è importante capire quali sono le caratteristiche principali della cambiale.
Indice
Cosa Sono le Cambiali
La cambiale è un titolo esecutivo, perché assegna al possessore il diritto di fare escutere i beni del debitore in caso di inadempienza. Esistono due tipi di cambiale, la cambiale tratta e il pagherò. La prima rappresenta un ordine di pagamento verso trattario, cioè il debitore, mentre la seconda contiene una promessa di pagamento del soggetto che ha emesso il titolo.
L’esecutività della cambiale è soggetta al rispetto delle formalità del titolo, in primo luogo, del pagamento dell’imposta di bollo nella misura minima dell’11 per mille della somma indicata sul documento per i pagherò e del 12 per mille per le cambiali tratte. In ogni caso, è il giudice a rilevare la non esecutività.
Protesto di una Cambiale
Vediamo cosa succede se il debitore non onora il debito alla scadenza. Il creditore, che nel caso di una cambiale tratta può coincidere con la figura del traente, ha il diritto di ricorrere alla levata del protesto. I termini entro cui ciò è possibile variano a seconda che si tratti di cambiale a vista o a data certa. Nel primo caso, è possibile entro un anno dalla data di emissione, nel secondo caso entro i due giorni feriali successivi alla scadenza.
Quando la cambiale presentata all’incasso non viene pagata dal debitore, il mancato pagamento può essere contestato tramite un atto formale. Questo atto consiste nella levata del protesto, che è regolamentato dall’Art. 51 Regio Decreto n. 1669/1933.
Il protesto è la constatazione tramite un atto pubblico, che può essere redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario, del mancato pagamento della cambiale.
Lo scopo del protesto è quello di permettere al portatore del titolo di esercitare un’azione di regresso nei confronti dei debitori.
Il pubblico ufficiale che effettua la levata del protesto ha il compito annotarlo sul bollettino dei protesti cambiari, un registro tenuto presso la camera di commercio, e su appositi elenchi tenuti dalla cancelleria del tribunale che risultano essere accessibili a tutti.
In sostanza, è fatta comunicazione alla Camera di Commercio territorialmente competente, il cui presidente provvederà entro i successivi dieci giorni all’iscrizione del nominativo del debitore nel Registro dei Protesti. La segnalazione arriverà anche al Crif, la Centrale Rischi a cui hanno accesso le banche e le società finanziarie aderenti.
Una volta segnalato nel Registro dei Protesti della Camera di Commercio e al Crif, il protestato incontrerà molte più difficoltà ad accedere ai prestiti e ad entrare in affari con le imprese o liberi professionisti, perché tale condizione è valutata negativamente. Il soggetto è considerato a rischio e in quanto tale poco meritevole di ottenere nuovi finanziamenti, a causa della sua storia creditizia negativa precedente.
Tuttavia, non bisogna perdersi d’animo. Anzitutto, perché esistono oggi alcuni prestiti accessibili anche ai protestati, come la cessione del quinto e i prestiti cambializzati. Si tratta di finanziamenti relativamente abbastanza sicuri per gli istituti di credito, grazie alle ampie garanzie sulle quali vengono erogati, ossia la busta paga nel primo caso e le cambiali nel secondo. In ogni caso, però, la condizione imprescindibile per accedere a questa tipologia di finanziamenti è quella di essere in possesso di un reddito dimostrabile, altrimenti l’unico modo che un protestato ha per ottenere un prestito è di esibire una garanzia alternativa, sia essa reale o personale, vale a dire fare iscrivere ipoteca su un immobile di proprietà, che potrà essere messo all’asta dal giudice nel caso di inadempienza, o fare garantire il credito da un terzo soggetto, chiamato fideiussore, a sua volta dotato dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti al debitore principale. Il fideiussore è obbligato in solido e potrà essere segnalato a sua volta come cattivo pagatore o protestato, nel caso in cui il debito non fosse interamente saldato e alle scadenze pattuite.
Cancellazione Protesto di una Cambiale
Comunque, il protestato non rimane segnalato per sempre. Il protesto viene cancellato dai relativi registri dopo 5 anni dalla data di iscrizione, in base a quanto stabilito dall’art. 4 L. n. 235/2000. La cancellazione, però, può avvenire prima, a certe condizioni, e risulta essere consigliabile che il debitore si attivi perché la segnalazione sia eliminata il prima possibile.
Se la cambiale è stata pagata entro un anno dalla scadenza non onorata, il debitore potrà chiedere al Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente la cancellazione del protesto, portando la cambiale originale o la copia con relativa dichiarazione liberatoria del creditore, oltre alla marca da bollo. La cancellazione avverrà entro i successivi 20 giorni.
Diverso è il caso di un pagamento avvenuto con oltre un anno di ritardo dalla scadenza. Non è più possibile fare istanza diretta di cancellazione del protesto dai pubblici registri, ma bisogna prima chiedere la riabilitazione al giudice del Tribunale territorialmente competente, esibendo la documentazione attestante l’avvenuto pagamento. Se concessa, la riabilitazione costituirà titolo per chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione della segnalazione. Lo stesso avverrà per l’apposito registro del Crif e per tutti gli altri accessibili al pubblico.
Per evitare di incorrere nel panico e di commettere altri errori, è consigliabile affidarsi a un professionista,nel caso in cui si è già stati sottoposti a un atto di protesto. L’importante, come abbiamo visto, è il rispetto dei tempi. Al fine di arrivare a una cancellazione quanto più veloce possibile della segnalazione del protesto, il debito andrebbe saldato entro un anno dalla scadenza, anche per risparmiare le spese legali relative alla richiesta di riabilitazione al giudice.