In questa guida spieghiamo cosa risulta essere un protesto illegittimo e cosa è possibile fare in questi casi.
Il protesto è l’atto solenne mediante il quale il pubblico ufficiale autorizzato attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento di un titolo di credito.
Il caso di illegittimità della levata di un protesto, ovvero l’erroneo inserimento del nominativo di un soggetto nel Registro dei Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente e della Centrale Rischi Finanziari è considerato dalla giurisprudenza fonte di lesione della sfera patrimoniale e personale del soggetto ingiustamente protestato. I responsabili di tale lesione possono essere il creditore richiedente, il notaio, al quale può essere imputato di non avere effettuato i dovuti accertamenti per verificare la legittimità della levata del protesto, oltre che la banca, quando erroneamente avvia la procedura, per esempio, nel momento in cui il titolo viene presentato all’incasso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 marzo del 2009 n.7211, ha chiarito che la semplice illegittimità del protesto, nonostante costituisca un indizio dell’esistenza di un pregiudizio alla reputazione del soggetto ingiustamente protestato, non rappresenta un fatto sufficiente per la liquidazione del danno subito da questi per lesione dell’immagine, in quanto è necessario che il danneggiato provi la gravità della lesione e non la semplice futilità delle sue conseguenze, avendo anche l’onere di provare, anche con presunzioni semplici, l’entità del pregiudizio e gli elementi di fatto da cui possa emergere l’esistenza del danno.
Riassumendo, un soggetto che dovesse trovarsi inserito senza motivo nel Registro dei Protesti della Camera di Commercio potrà certamente chiederne la cancellazione, esibendo all’apposito ufficio il titolo oggetto del protesto ingiustificato e fornendo prova dell’avvenuto pagamento alla scadenza pattuita. Questo non gli consentirà, però, in automatico di ottenere anche un risarcimento del danno a carico del soggetto responsabile della levata del protesto, in quanto dovrà anche provare di avere subito un pregiudizio non irrilevante.
Legittimati a presentare apposita istanza di cancellazione al presidente della Camera di Commercio competente, oltre al soggetto interessato sono anche i pubblici ufficiali levatori e l’istituto di credito. Ricevuta l’istanza, la Camera di Commercio dovrà provvedere, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della stessa, potendo decidere per l’accoglimento e conseguentemente disporre la cancellazione richiesta, entro 5 giorni dalla pronuncia, ovvero decretarne la reiezione. La richiesta di cancellazione alla Camera di Commercio è, tuttavia, possibile limitatamente alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto, mentre per tutte le questioni relative al merito e ai rapporti sostanziali concernenti il titolo di credito l’interessato dovrà rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria, ovvero attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia presso l’Arbitro Bancario Finanziario per fare in modo che si proceda all’accertamento della concreta sussistenza dei motivi che hanno portato all’illegittima o erronea levata del protesto
Nel caso in cui il protestato voglia fare causa per la richiesta di un risarcimento dei danni, secondo la giurisprudenza, il protestato dovrà rivolgersi al al foro del luogo in cui si è verificato il pregiudizio, ossia quello in cui il danneggiato risiede ed opera, perché è in questo luogo che con ogni probabilità si è manifestato il danno con maggiore incidenza.
Quanto al tipo di danno eventualmente subito da colui che ha subito il protesto, oltre a quello di immagine ve n’è certamente uno più tangibile, ossia la maggiore difficoltà di accesso al credito, dato che le banche e le società finanziarie non erogano facilmente finanziamenti a coloro che risultano protestati e qualora lo facciano, si limiteranno a concedere somme contenute, magari gravate da oneri più elevati e richiedendo garanzie maggiori.