In questa guida spieghiamo in cosa consiste la levata del protesto.
Il protesto è l’atto solenne mediante il quale il pubblico ufficiale autorizzato attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento di un titolo di credito. Questo tipo di attività viene detto appunto levata di protesto. La levata del protesto può essere effettuata solo da un pubblico ufficiale, un notaio o un segretario comunale, questo solo nei casi in cui sul territorio non vi sino notai o pubblici ufficiali abilitati allo scopo.
I titoli di credito che possono essere oggetto di protesto sono
-La tratta, cioè la cambiale che contiene l’ordine che un soggetto impartisce ad un altro di pagare ad un terzo una determinata somma di danaro
-Il vaglia cambiario o pagherò cambiario, che contiene la promessa fatta da un soggetto di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza
-L’assegno bancario, circolare o postale che, invece, costituiscono un mezzo di pagamento.
Per tutelare i soggetti che hanno rapporti economici con il protestato, il protesto è oggetto di pubblicità. Questa pubblicità si realizza attraverso l’iscrizione nel Registro informatico dei protesti che viene tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio. Il registro informatico dei protesti è stato istituito con l’entrata in vigore della legge n. 235/2000, che ha disposto la sostituzione del bollettino cartaceo con un registro virtuale. I dati presenti sul registro possono essere consultati presso la Camera di Commercio o online tramite una visura. L’annotazione dei protesti assolve alla funzione di pubblicizzare il mancato pagamento dei titoli a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, visto che informa chi ha rapporti commerciali in corso con il debitore o ha intenzione di stabilirne.
Per quanto riguarda i termini della levata del protesto, è necessario fare delle distinzioni. Per le cambiali con scadenza a vista il protesto va elevato entro 1 anno dalla data di emissione mentre per quelle con scadenza determinata entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza.
Per l’assegno, invece, il protesto deve essere chiesto entro termini assai brevi e cioè 8 giorni se è pagabile nello stesso Comune, 15 giorni se pagabile in un Comune diverso, 20 giorni se è pagabile in un Paese estero ma nello stesso continente di emissione, 60 giorni se, invece, si tratta di un Paese di altro continente.
Il protestato ha la possibilità di richiedere la cancellazione del protesto in determinati casi. Per quanto riguarda le cambiali, se il titolo è stato pagato entro 12 mesi dalla levata del protesto, il protestato ha la possibilità di chiederne la cancellazione dal Registro Informatico con la presentazione di una domanda all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio. Nel caso in cui il pagamento della cambiale protestata sia avvenuto oltre i 12 mesi dalla data della levata del protesto, non è possibile chiedere la cancellazione diretta. In questo casi è infatti necessario presentare la domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della riabilitazione. Dopo che è stato ottenuto il decreto di riabilitazione, si ha titolo per richiedere la cancellazione del protesto dal Registro Informatico presentando apposita istanza all’Ufficio della Camera di Commercio.
Per quanto riguarda gli assegni, per ottenere la cancellazione del protesto è sempre necessario ottenere il provvedimento di riabilitazione attraverso ricorso al presidente del tribunale competente, cioè quello della circoscrizione in cui risiede il debitore protestato.
Il ricorso può essere presentato non prima di un anno dalla data del protesto. Dopo che è stato ottenuto dal Tribunale il decreto di riabilitazione, bisogna presentare la domanda di cancellazione all’ufficio protesti della Camera di Commercio della provincia dove è stato pubblicato il protesto.