In questa guida spieghiamo in cosa consiste la riabilitazione protesti.
Il protesto è l’atto formale con il quale il pubblico ufficiale attesta il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno bancario. Per tutelare i soggetti che hanno rapporti economici con il protestato, il protesto è oggetto di pubblicità. Questa pubblicità si realizza attraverso l’iscrizione nel Registro informatico dei protesti che viene tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio.
In seguito alla segnalazione per il protestato diventa sempre più difficile l’accesso al credito, perché le banche e le società finanziarie tendono a considerarlo un soggetto a rischio e, pertanto, poco meritevole di un prestito. Anche se negli ultimi anni si è registrata una certa apertura degli istituti di credito, tanto che alcuni prodotti finanziari sono oggi ugualmente accessibili ai protestati, è comunque conveniente evitare di essere segnalati. Se, purtroppo, si è già oggetto di segnalazione, si consiglia di affrettarsi per procedere alla cancellazione.
Per quanto riguarda il protesto della cambiale, se la cambiale è stata pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto, il protestato ha la possibilità di chiederne la cancellazione dal Registro Informatico con la presentazione di una domanda all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio. Nel caso in cui il pagamento della cambiale protestata sia avvenuto oltre i 12 mesi dalla data della levata del protesto, non è possibile chiedere la cancellazione diretta.
In questo casi è necessario presentare la domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della riabilitazione, fornendo i documenti che provano l’avvenuto pagamento del debito.
Dopo che è stato ottenuto il decreto di riabilitazione, si ha titolo per richiedere la cancellazione del protesto dal Registro Informatico presentando apposita istanza all’Ufficio della Camera di Commercio.
Per quanto riguarda gli assegni, a differenza di quanto avviene con le cambiali, per ottenere la cancellazione è sempre necessario ottenere il provvedimento di riabilitazione attraverso ricorso al presidente del tribunale competente, cioè quello della circoscrizione in cui risiede il debitore protestato.
Il ricorso può essere presentato non prima di un anno dalla data del protesto.
La richiesta di riabilitazione si presenta mediante ricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza dell’interessato, al quale devono essere allegati i seguenti documenti
-La visura camerale che attesta l’assenza di ulteriori protesti.
-I dati anagrafici del richiedente. Se si tratta di una società, dovrà essere indicata la ragione sociale o la denominazione e la firma del legale rappresentante.
-Il titolo protestato in originale. Se è andato perduto il titolo protestato, il ricorrente deve produrre una copia dello stesso e dell’atto di protesto, da reperire in banca o presso lo studio del notaio che ha effettuato la levata del protesto.
-La quietanza liberatoria rilasciata dal creditore che attesti l’avvenuto pagamento del titolo di credito. Si tratta di una dichiarazione del creditore, il quale si qualifica con le sue generalità complete.Il beneficiario dovrà confermare di avere ricevuto in toto il pagamento della somma che gli era dovuta sulla base del titolo protestato. Solamente per gli assegni può essere esibita una dichiarazione scritta della banca, che attesti che il protestato abbia depositato i fondi di provvista a copertura del titolo oggetto del protesto
Nel termine di venti giorni dal deposito dell’istanza, il Presidente del Tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia un decreto di riabilitazione con il quale autorizza la Camera di Commercio a cancellare il richiedente dal registro informatico nazionale dei protesti.
Una volta ottenuto il provvedimento di riabilitazione, l’interessato dovrà depositarne una copia autentica presso l’ufficio protesti della Camera di Commercio competente che a sua volta procederà alla cancellazione definitiva.
Può accadere che il Presidente del Tribunale neghi la riabilitazione. In quel caso, il protestato ha diritto di proporre ricorso alla Corte di Appello entro 10 giorni dalla comunicazione.
Quanto ai costi, è dovuto un Contributo Unificato di 98 euro, una marca da bollo da 33,18 euro per il rilascio entro 2 giorni della copia autentica del provvedimento o una marca da bollo da 11,06 euro per il rilascio della stessa copia, ma entro 5 giorni. Una volta esibita la copia del provvedimento del Presidente del Tribunale alla Camera di Commercio, il presidente di quest’ultima dispone la cancellazione dall’elenco dei protesti entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.