In questa guida spieghiamo come sapere se si è protestati.
Il protesto è l’atto formale con il quale il pubblico ufficiale attesta il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno bancario. Per tutelare i soggetti che hanno rapporti economici con il protestato, il protesto è oggetto di pubblicità. Questa pubblicità si realizza attraverso l’iscrizione nel Registro informatico dei protesti che viene tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Un modo semplice per sapere se si è protestati o se ancora si risulta segnalati nell’apposito Registro dei Protesti è di consultare la banca dati della Camera di Commercio, attraverso la visura camerale, il cui costo si aggira intorno ai 4 euro. Il servizio è spesso erogato da società anche online, le stesse che a volte si occupano anche del disbrigo burocratico per giungere alla cancellazione dei protesti. Con la visura camerale, che si ottiene avendo esibito i propri estremi identificativi, oltre al codice fiscale, si ha una visione dettagliata dei vari protesti, registrati uno per uno e ciascuno dei quali riporta tutti i dati essenziali che lo hanno determinato.
La Visura Protesti per Persona Fisica Nazionale è il documento rilasciato dalla Camera di Commercio che elenca tutti i protesti a carico di persone fisiche e può essere richiesto anche online semplicemente attraverso cognome, nome e codice fiscale. Si tratta quindi di un’operazione con la quale si accede alla banca dati della Camera di Commercio, attraverso principalmente il servizio del registro imprese Telemaco, un’applicazione accessibile inserendo le credenziali ricevute con la registrazione. Esistono diverse funzionalità di ricerca, si possono trovare le imprese e le persone presenti nel Registro delle Imprese, i protesti per mancato pagamento nel Registro delle Imprese, i marchi e i brevetti depositati, le persone e le imprese presenti anche nei Registri Europei delle Imprese. Una volta ottenuti i risultati, che saranno visualizzati in una lista, il sistema permette di estrapolare il documento desiderato tra quelli disponibili, a seconda del tipo di archivio interrogato, della forma giuridica dell’impresa e del ruolo della persona.
Nel registro si trovano infatti gli estremi identificativi del titolo e il nominativo del debitore che ha rifiutato il pagamento del titolo.
Più precisamente gli elenchi indicano, per ogni protesto levato
-Il numero progressivo all’interno dell’elenco.
-La data e il luogo della levata o della registrazione.
-Il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso.
-Il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso.
-Il codice fiscale del soggetto.
Il protestato ha la possibilità di richiedere la cancellazione del protesto in determinati casi. Per quanto riguarda le cambiali, se il titolo è stato pagato entro 12 mesi dalla levata del protesto, il protestato ha la possibilità di chiederne la cancellazione dal Registro Informatico con la presentazione di una domanda all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio. Nel caso in cui il pagamento della cambiale protestata sia avvenuto oltre i 12 mesi dalla data della levata del protesto, non è possibile chiedere la cancellazione diretta. In questo casi è infatti necessario presentare la domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della riabilitazione. Dopo che è stato ottenuto il decreto di riabilitazione, si ha titolo per richiedere la cancellazione del protesto dal Registro Informatico presentando apposita istanza all’Ufficio della Camera di Commercio.
Per quanto riguarda gli assegni, per ottenere la cancellazione del protesto è sempre necessario ottenere il provvedimento di riabilitazione attraverso ricorso al presidente del tribunale competente, cioè quello della circoscrizione in cui risiede il debitore protestato.
Il ricorso può essere presentato non prima di un anno dalla data del protesto. Dopo che è stato ottenuto dal Tribunale il decreto di riabilitazione, bisogna presentare la domanda di cancellazione all’ufficio protesti della Camera di Commercio della provincia dove è stato pubblicato il protesto.